C O M U N E  D I  V I C A L V I

C. A. P. 03030   PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza Giovanni Paolo II - Tel. 0776/506512-506476 - P. IVA 00606150605 - Cod. Fisc. 82000530608 e.mail comune_vicalvi@libero.it

Oggetto:  comunicato stampa

Il 1 dicembre 2008 il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche ha deliberato che le tariffe applicate agli utenti del servizio idrico dell’ATO 5 (Provincia di Frosinone) sono in alcune parti illegittime, proprio come lamentato da molte associazioni di tutela dei consumatori e dal Comune di Vicalvi che oltre a richiedere al Presidente della Provincia l’uscita del servizio idrico dalla Gestione ACEA ATO 5, lamentava agli Enti preposti ( in allegato) una serie di presunte irregolarità nella gestione del servizio idrico.

Dopo la Delibera del COVIRI trovo giusti e giustificabili i toni di esultanza delle associazioni che vedono positivamente riconosciute le loro argomentazioni. Ma, trovo meno giustificabili gli attacchi al Presidente della Provincia Scalia. Infatti, fino a pochi anni fa erano in pochi i sostenitori del servizio pubblico mentre erano tanti gli estimatori dell’affidamento al privato di qualunque servizio pubblico. Chi può dimenticare certi luoghi comuni e frasi fatte: “Il privato è più efficiente, garantisce un servizio più produttivo, meno sprechi, etc.”. Salvo scoprire che il privato fa il proprio interesse e non l’interesse della collettività che cerca il massimo profitto con il minimo sforzo, che in sistema di monopolio il privato diventa un feudatario di medioevale memoria!

Per questo credo che se errore si può imputare al Presidente Scalia è quello di avere scelto la via ritenuta migliore da tanti. Il privato monopolista ha di conseguenza preso la mano, cercando il massimo profitto, scaricando le spese sul contribuente con il concorso di tanti Sindaci che pur di evitare il caos nella gestione del servizio idrico hanno favorito il privato.

Nonostante la cattiva prova nella gestione dei servizi pubblici data dal privato, le Leggi in suo favore si moltiplicano. La Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 23-bis. – conferma i dubbi che ho rilevato finora infatti, con questa Legge, approvata ad agosto dal nuovo governo, tutti i Servizi pubblici locali di rilevanza economica dovranno passare alla gestione privata, primo fra tutti la raccolta dei rifiuti. Tra le aziende che potranno gestire in futuro il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti l’ACEA è tra le prime. Per Legge entro il 31 dicembre 2010 servizio idrico, rifiuti, trasporti, gas, energia etc. passeranno tutti sotto il controllo di un privato. Credete ci sarà più efficienza, costi eccellenti, più affidabilità? Non credo.

 

Non interessa sapere se gli eletti al parlamento nei collegi della provincia di Frosinone, hanno votato la contestata Legge n. 133 vorrei invece, chiedergli se intendono chiederne la revisione o il ritiro. In caso contrario non capisco come si possa sostenere in ambito locale che i servizi pubblici, la gestione delle acque e dei rifiuti debbano essere affidati al pubblico e in Parlamento votare in senso contrario. Ritenendoli persone serie e politici attendibili chiedo che esprimano pubblicamente la propria opinione.

Vicalvi lì, 11 dicembre 2008                                     L’assessore all’Ambiente

                                                                                                Pio Conflitti

In allegato: la lettera al garante regionale e al CO.VI.RI.
In allegato: ritaglio della Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 23-bis. - Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
    a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
    b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
    c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
    d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

    e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
    f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

    g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
    h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
    i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
    l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
    m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto