La pretesa burocrazia non limita il consigliere comunale nell'accesso agli atti !
Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire
compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da
ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il
Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929. I
giudici di palazzo Spada, richiamando analoga giurisprudenza amministrativa,
secondo cui “il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune
assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato “al pieno ed
effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale” (Cons. St.
Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), hanno accolto il
ricorso di un consigliere comunale che aveva chiesto l’accesso, ai sensi
dell’art. 25 e ss. della legge n. 241 del 1990, a documenti in possesso di un
Comune. Nelle motivazioni in diritto è stato affermato che una norma
regolamentare di carattere meramente organizzatorio non può impedire l’esercizio
del diritto sancito dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Richiamando, inoltre, un precedente indirizzo (Cons. St. n. 4471/05), il
Collegio ha concluso che “sul consigliere comunale non può gravare alcun onere
di motivare le proprie richieste d’informazione, né gli uffici comunali hanno
titolo a richiederle ed conoscerle” malgrado l’esercizio del diritto di accesso
sia diretto ad atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o
risalenti ad epoche remote. “Diversamente opinando, infatti, la struttura
burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si
ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” - per di più, senza alcuna investitura
democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie
dell’organo deputato all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini
della collettività civica”. Per il Consiglio di Stato, infine, “l’esistenza e
l’«attualità» dell’interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum
devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della
natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato
affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.”